Certificazione energetica

L’“Attestato di Prestazione Energetica” (APE) è un documento, preparato da professionisti qualificati e abilitati, dal quale si può capire come è stato realizzato l’edificio dal punto di vista dell’isolamento e della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico.

L’Attestato di Prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare è l’atto che documenta l’entità del fabbisogno di energia primaria convenzionalmente necessaria in un anno per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria, il condizionamento estivo.

Le classi energetiche, prodotte dalla certificazione energetica, vanno dalla “A4” (edificio a bassissimo impatto ambientale la cui realizzazione comporta ingenti sacrifici tecnologici ed economici e che attualmente è rappresentata da una ristrettissima cerchia di edifici) alla classe “G” (edificio ad alto consumo energetico che oggi rappresenta la stragrande maggioranza del parco edifici presente sul territorio nazionale e regionale).

Quando è necessario l’attestato di certificazione energetica:

  • Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta);
  • Donazione: trasferimenti a titolo gratuito;
  • Locazione di edifici o singole unità immobiliari;
  • Annunci di vendita o locazione di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica);
  • Edifici di nuova costruzione: al termine dei lavori;
  • Ristrutturazione importante: quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio;
  • Per usufruire del Superbonus e valutarne il salto delle due classi;
  • Per l’Ecobonus e altri bonus legati a determinati interventi di efficientamento energetico: al termine dei lavori.

Quando invece non serve:

I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015:

  • I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • I ruderi, purché tale stato sia espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • I fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato sia espressamente dichiarato nell’atto notarile.

Per quanto tempo resta valido?

L’ attestato di prestazione energetica ha in genere una validità massima di 10 anni ma va rinnovato se l’immobile viene ristrutturato con interventi che ne modificano le prestazioni energetiche. La validità di 10 anni è subordinata ai controlli di efficienza energetica degli impianti e se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è fino al 31 dicembre dell’anno successivo al mancato rispetto delle disposizioni.

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